TITOLO I

Disopsizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1 Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 2 Definizioni

Nel presente regolamento:

a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa;

b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica;

c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco

d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;

e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;

f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all’unità nautica motorizzata che assicura la propulsione.

g) il termine «impianto galleggiante» indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua;

h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi.

i) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;

j) il termine «unità nautica in servizio regolare» indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;

l) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

m) il termine «unità da diporto» indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. (Legge 11 febbraio 1971, n.50 « Norme sulla navigazione da diporto » e successive integrazioni e modificazioni);

n) il termine «unità nautica minore» indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

o) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell’unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;

p) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiata alla riva o arenata;

q) il termine «unità nautica in navigazione» o «unità nautica in rotta» indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;

r) il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

s) il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

t) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;

u) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;

v) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

x) il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente;

y) il termine «a valle» la direzione verso la foce.

z) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dall’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

 

 

TITOLO II

Disposizioni relative alla circolazione

Art. 3 Comandante dell’unità nautica, responsabile dell’installazione galleggiante

1 Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2 Il comandante è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “ Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e loro successive integrazioni e modificazioni.

3 Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l’autorità di un persona che sarà responsabile dell’osservanza del presente regolamento. 

 

Art. 4 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

1 I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza del presente regolamento.

2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo. 

 

Art. 5 Doveri di precauzione

1 Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

a) di mettere in pericolo o di molestare le persone,

b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,

c) di intralciare la navigazione o la pesca,

d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.2 Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti. 

 

Art. 6 Comportamento in circostanze di pericolo

1 Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

 

Art. 7 Carico e numero di persone

1 Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l’unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell’unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3 Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l’unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.

4 Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

 

Art. 8 Utilizzazione della via navigabile

1 La lunghezza, la larghezza, l’altezza, il pescaggio e la velocità dell’unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.

2 Nel caso in cui l’unità nautica danneggi un’opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

 

Art. 9 Oggetti pericolosi; perdite di oggetti; ostacoli

1 E’ proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.

2 Quando una unità nautica o un’installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell’installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

3 Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

 

Art. 10 Protezione dei segnali della via navigabile

1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.

 

Art. 11 Protezione delle acque

1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.

2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.

3 Il comandante dell’unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.

 

Art. 12 Protezione contro le immissioni nocive

1 I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

 

Art. 13 Incidenti ed assistenza

1 In caso d’incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.

3 Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.

 

Art. 14 Unità nautiche incagliate o affondate

1 Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertite senza indugio l’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

 

Art. 15 Ordinanze delle autorità

1 I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2 I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

 

Art. 16 Collaborazione con le autorità di vigilanza

1 I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

 

Art. 17 Autorizzazione di manifestazioni

1 Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso dell’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

2 L’organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

 

 

TITOLO III

Segnalazione delle unità nautiche

CAPO I

Segnalazioni a vista

Art. 18 Generalità

1 Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.

 

Art. 19 Disposizione e visibilità dei fanali

1 I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’ su ogni lato. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse dell’unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull’unità nautica di testa.

2 Due fanali laterali sono disposti sull’unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell’unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.

3 I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’ su ogni lato.

4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d’orizzonte di 360°.

 

Art. 20 Fanali

1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di finale Bianco o giallo Rosso o verde
chiaro 4km 3km
ordinario 2km 1,5km

3 Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

 Portata minima in chilometri Intensità in candela internazionale 
 4  9,69
 3  4,10
 2  1,40
 1,5  0,70

 

Art. 21 Tavole, bandiere e palloni

1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

 

Art. 22 Segnali a vista non ammessi

1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono pres

critti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

 

Art. 23 Fanali di soccorso

1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige,può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l’intero orizzonte.

Art. 24 Lampade e riflettori

1 È’ vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.

2 L’uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.

 

Art. 25 Unità nautiche motorizzate

1 Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica; se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

2 Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma .

3 Per le unità nautiche minori:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;

c) fanali laterali collocati uno accanto all’altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri;

d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d’albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

 

Art. 26 Unità nautiche senza motore

1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

2 Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:

a) Fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica;

c) una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.

3 Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi di altre unità nautiche.

 

Art. 27 Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore

1 Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:

a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell’asse dell’unità nautica;

b) un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero.

2 Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:

a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un’altezza che lo renda visibile il più possibile.

 

Art. 28 Unità nautiche in stazionamento

1 Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

 

Art. 29 Unità nautiche in servizio regolare

1 Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero;

b) di giorno, un pallone verde.

2 Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;

b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma..

 

Art. 30 Protezione contro il moto ondoso

1 Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione dell’Ispettorato di Porto territorialmente competente, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;

b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

 

Art. 31 Ancoraggi pericolosi

1 Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l’uno al di sopra dell’altro a un intervallo di almeno 1 m;

b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata: di notte mediante un galleggiate con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; di giorno con corpi galleggianti gialli.

 

Art. 32 Convogli

1 Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:

a) due fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

2 Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali.

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

3 La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.

4 Le unità nautiche rimorchiate devono portare:

a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;

b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m;

5 Di notte, l’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

6 Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati.

7 Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

8 Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

 

 Art. 33 Convogli spinti

1 I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:

a) Tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all’asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore;

b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.

c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti ad circa 1,25 m uno dall’altro ad una altezza tale da essere ben visibile;

e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;

f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.

 

Art. 34 Rimorchi di fianco

1 I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica; se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le unità nautiche affiancate.

Art. 35 Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose

1 Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;

b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

 

Art. 36 Segnali supplementari di unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata

1 Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando ( dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;

b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

2 Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l’unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:

a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;

b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero; la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;

c) il segnale internazionale “L”, nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l’autorizzazione al passo.

 

Art. 37 Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio

1 Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari:due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

 

Art. 38 Unità nautiche da pesca

1 Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Art. 39 Segnalazione durante le immersioni

1 Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).

2 In caso di immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull’unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

3 Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull’unità nautica di appoggio deve esservi una o più persone di accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere di altri unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l’immersione deve essere autorizzata dall’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

 

CAPO II

Segnalazioni acustiche delle unità nautiche

Art. 40 Generalità

1 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 2 devono essere emessi:

a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;

b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.

2 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3 Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

 

Art. 41 Segnali acustici

1 I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:

a) un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»;

b) un suono breve: «accosto a destra»;

c) due suoni brevi: «accosto a sinistra»;

d) tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»;

e) quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»;

f) serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».

 

Art. 42 Uso di segnali acustici

1 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

 

 

TITOLO IVTITOLO IV

Segnalazione della via navigabile

Art. 43 Generalità

1 I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell’allegato 1.

 

Art. 44 Segnalazione di particolari specchi d’acqua

1 Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.

2 Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.

3 Gli specchi d’acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

4 I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all’interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

 

Art. 45 Entrata dei porti e degli imbarcaderi

1 Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2 Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3 I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.

 

Art. 46Segnali di riferimento

1 Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell’allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

 

Art. 47 Segnali di navigazione sul fiume Po

I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell’allegato 4.

 

 

TITOLO VTITOLO V

Regole di rotta e di stazionamento

Art. 48 Regole generali di comportamento1 Il comandante deve regolare la velocità dell’unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.

2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3 Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

 

Art. 49 Navigazione alla deriva

1 E’ vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.

 

Art. 50 Rotta

1 Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.

Art. 51 Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche

1 In caso d’incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:

a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;

b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;

c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;

d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;

e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.

2 I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.

 

Art. 52 Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali

1 Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.

 

Art. 53 Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro

1 Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l’unità nautica che vede l’altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.

2 Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.

3 In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d’attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L’altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

 

Art. 54 Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali

1 Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.

2 Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultima.

3 In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall’obbligo di spostarsi dalla rotta dell’unità nautica sorpassata.

 

Art. 55 Incrocio e sorpasso su fiumi e canali

1 Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2 In caso d’incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo «due suoni brevi». L’altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3 In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4 Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.

5 Se il sorpasso non può avvenire senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:

a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell’unità nautica da sorpassare;

b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell’unità nautica da sorpassare.

6 L’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

7 Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall’unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

8 Se il sorpasso è impossibile sena pericolo d’abbordaggio, l’unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere cinque suoni brevi.

9 Se il sorpasso è possibile senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità l’unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.

 

Art. 56 Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro

1 Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l’una all’altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell’altra, nel modo seguente:

a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altra;

b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.

2 Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

3 Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.

 

Art. 57 Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche

1 Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.

 

Art. 58 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori

1 Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale di immersione in atto (una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale) .

2 Nel caso l’immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.

 

Art. 59 Moto ondoso

1 La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.

 

Art. 60 Unità nautiche impossibilitate a manovrare

1 Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2 Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitati a manovrare.

 

Art. 61 Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali

1 Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unità nautiche in servizio regolare o di unità nautiche in difficoltà.

2 Le unità nautiche non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.

3 Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.

4 Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;

b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.

5 Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati;

6 Prima della fine della attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:

b) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;

c) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.

 

Art. 62 Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali

1 Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:

a) circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;

b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

2 È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.

3 Il comma 1 lettera a non si applica:

a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;

b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro;

4 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.

5 L’Ispettorato di Porto territorialmente competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

a) le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;

b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.

 

Art. 63 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

1 La pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

2 La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3 Il comandante dell’unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4 L’unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6 È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione dell’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

 

Art. 64 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe su fiumi e canali

1 La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.

 

Art. 65 Navigazione in caso di scarsa visibilità

1 Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2 Le unità nautiche senza radar come pure le unità nautiche che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.

3 Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un’istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.

 

Art. 66 Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità

1 In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono «un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi», i convogli «due suoni prolungati», le altre unità nautiche «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

2 Le unità nautiche in stazionamento,sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:

a) rintocchi di campana continui per quattro secondi;

oppure

b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.

 

Art. 67 Impiego del radar

1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l’osservatore sa utilizzare l’apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2 La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso di impiego del radar.

 

Art. 68 Unità nautiche in difficoltà

1 Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;

c) emettere una serie di suoni prolungati;

d) dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;

e) emettere una serie di rintocchi di campana:

f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

 

Art. 69 Stazionamento

1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.

2 Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.

3 L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.

4 All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.

5 Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente.

6 Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:

a) di giorno, un pallone nero posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;

b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato; per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.

7 Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:

a) di giorno, un pallone nero, ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;

b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.

8 Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:

a) l’unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;

b) quando l’unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.

 

Art. 70 Stazionamento vietato su fiumi e canali

1 Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

 

Art. 71 Convogli

1 Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.

2 E’ proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.

 

Art. 72 Passaggio sotto i ponti

1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

2 L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

3 Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:

a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull’arcata di un ponte, significano che è consentito l’incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;

b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell’altro senso;

c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;

d) un fanale a luce bianca posto sull’arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile.

 

Art. 73 Passaggio delle conche di navigazione

1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2 In prossimità della conca di navigazione l’unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l’uscita di altre unità nautiche dalla conca di navigazione.

3 Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell’ordine di arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.

4 Dopo l’autorizzazione ad entrare all’interno della conca di navigazione, l’unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

5 Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l’unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

6 Dal momento dell’ormeggio fino all’autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.

7 Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.

8 Le unità nautiche hanno l’obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.

 

Art. 74 Entrata ed uscita dalla conche di navigazione

1 L’accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano “divieto di accesso”;

b) lo spegnimento del fanale in basso o l’accensione dello stesso con luce verde significano “ divieto di accesso – porte in procinto di aprirsi”;

c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano “ accesso autorizzato”;

2 L’uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) uno o due fanali a luce rossa significano “uscita proibita”;

b) uno o due fanali a luce verde significano “uscita autorizzata”

3 In assenza di segnali, l’accesso dalla conca di navigazione e l’uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.

 

Art. 75 Passaggio di ponti mobili

1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2 In prossimità del ponte mobile l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione..

3 Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.

4 Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra di apertura ; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l’unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.

5 Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:

a) uno o più fanali a luce rossa, significano “divieto di passaggio”;

b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano “divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia”;

c) uno più fanali a luce verde, significano “passaggio autorizzato”.

 

Art. 76 Attraversamento su fiumi e canali

1 Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2 Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

 

Art. 77 Virata

1 Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

2 Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;

b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se voglio virare alla loro sinistra.

 

Art. 78 Segnalamento di impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate

1 Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:

a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;

b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.

2 Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

3 Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.

Art. 79 Installazioni galleggianti

Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

 

 

TITOLO VITITOLO VI

Manifestazioni, trasporti speciali e di merci

CAPO I

Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

Art. 80 Manifestazioni nautiche

1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

2 Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.

 

Art. 81 Trasporti speciali

I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dall’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

 

CAPO II

Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci

Art. 82 Linea d’immersione

1 Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.

2 Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.

 

 

TITOLO VII

Pesca e immersioni

Art. 83 Pesca

1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:

a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;

b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

2 Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

3 E’ vietato qualsiasi tipo di allevamento all’interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all’interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.

 

Art. 84 Immersioni

1 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;

b) nelle strettoie;

c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;

d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni specifiche e transitorie

Art. 85 Regolamenti particolari. L’Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.

 

Art. 86 Deroghe

1 L’Ispettorato di Porto territorialmente competente, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:

a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo in determinati settori ;

b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi .

 

Art. 87 Disposizioni finali

1 Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall’inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “ Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.

 

Art. 88 Disposizioni transitorie

1 Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell’allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.

 

Art. 89 Lago di Garda e Laguna veneziana

1 Lago di GardaLa navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento in applicazione degli artt.97 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2 Laguna venezianaLa segnaletica addizionale eventualmente presente nel regolamento per il coordinamento della navigazione lagunare emanato dalla Provincia di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non può essere in contrasto né creare confusioni di significato con la segnaletica contenuta nel presente regolamento.

 

 

ALLEGATO N. 1

SEGNALETICA DELLA VIA NAVIGABILE

La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme alle indicazioni del presente allegato.I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile.

I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più corto sia di almeno 80 cm.. Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve essere dipinta con colore bianco.

I loro colori devono essere facilmente riconoscibili.

I cilindri devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il loro diametro.

I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte.

I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale.

Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli usati non possano essere confusi con quelli compresi nell’allegato, il loro significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco su pannello quadrangolare di colore blu.

I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di giurisdizione devono avere colori e simboli tali da non poter essere confusi con i segnali del presente allegato.

I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore bianco, del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il numero che indica la progressione dei chilometri; essi devono essere rivolti verso il punto “0” di partenza prestabilito.

 

 

Segnali di divieto

Divieto di transito

Il segnale può essere riferito a tutta la lunghezza della via navigabile, ad una parte di essa, a diramazioni non accessibili o vietate.

Il segnale può essere indicato con il pannello, con il semaforo a luce rossa in coppia o singolo, con una o due bandiere rosse.

Divieto di qualsiasi tipo di sorpasso
Divieto di sorpasso tra convogli

Divieto di sorpassare e incrociare.

Il segnale indica l’obbligo di accodarsi alle unità nautiche che precedono e acconsentire il passaggio a quelli che provengono in senso contrario.

Divieto di stazionamento , ovvero di ancorarsi o ormeggiarsi sul lato della via dove è posto il segnale.
Divieto di dar fondo alle ancore, di trainare le ancore, i cavi e le catene.

Divieto di provocare moto ondoso.

Divieto di provocare moto ondoso.Il divieto può essere indicato dal pannello, o da due fanali sovrapposti a luce rossa e bianca, o da un pannello o bandiera con una fascia rossa superiore e una fascia bianca inferiore.


re63
Divieto di ormeggio sulla riva ove è posto il segnale.
Divieto di virata
Navigazione vietata alle unità nautiche a motore
Navigazione vietata alle unità da diporto
Divieto di sci nautico
Vietata la navigazione alle barche a vela
Vietata la navigazione alle barche a remi
Vietata la navigazione con moto d’acqua
Vietata la navigazione con tavole a vela
Divieto di mettere in acqua e di levare dall’acqua le unità nautiche
Divieto di passare fuori dai limiti indicati

Divieto di passare, ma prepararsi a mettersi in marcia re62

 

 

Segnali luminosi addizionali

Autorizzazione ad entrare nella direzione della freccia
Divieto di entrare nella direzione della freccia

 

 

Segnali di obbligo

Obbligo di fermarsi
Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato ( in km/h)
Obbligo di emettere un segnale sonoro
Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza
Obbligo di seguire la direzione indicata
Obbligo di dirigersi sul lato sinistro del canale
Obbligo di dirigersi sul lato destro del canale
Obbligo di navigare tenendo il lato sinistro del canale
Obbligo di navigare tenendo il lato destro del canale
Obbligo di incrociare verso il lato sinistro del canale
Obbligo di incrociare verso il lato destro del canale
Obbligo di dare la precedenza alle unità nautiche che transitano sulla via principale.Obbligo di dare la precedenza alle unità nautiche che transitano sulla via principale.E’ consentito immettersi nella via principale o attraversarla senza costringere le unità nautiche in navigazione sulla stessa a modificare la loro rotta o la loro velocità

 

 

Segnali di restrizione e limitazione

Limitazione generica della navigazione

Deve essere indicata la natura della limitazione

Tirante d’acqua limitato

Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la profondità dell’acqua in metri.

Tirante d’aria limitato.

Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica l’altezza libera in metri.

Larghezza della via navigabile limitata.

Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la larghezza in metri.

La via navigabile si allontana dalla riva.

Sul pannello deve essere indicata la distanza dalla riva in metri.

 

 

Segnali di raccomandazione

Passaggio raccomandato

Un rombo giallo o fanale a luce gialla indica che il passaggio è consentito nei due sensi.

Due rombi gialli o due fanali a luce gialla, posti verticalmente o orizzontalmente, indicano che il passaggio è proibito nel senso opposto.


re61

Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore verde.

La raccomandazione può essere data con due fanali a luce verde.

rc41

 

 

Segnali di indicazione

Autorizzazione a passare.

L’autorizzazione può essere segnalata con uno o due fanali, verticali o orizzontali, a luce verde.

rc42
Autorizzazione ad ancorarsi sul lato ove è posto il segnale.
Autorizzazione ad ormeggiarsi sul lato ove è posto il segnale.

Autorizzazione a stazionare ( ancoraggio o ormeggio) sul lato ove è posto il segnale.

Zona di sosta per convogli spinti non recanti contrassegni speciali supplementari

Zona di sosta per convogli spinti recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale.

Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco non recanti contrassegni speciali supplementari

Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale.

Zona di sosta per tutti i convogli non recanti contrassegni speciali supplementari

Zona di sosta per tutti i convogli o unità nautiche recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale.

Larghezza massima della zona di sosta.
Numero massimo delle unità nautiche autorizzate a sostare fianco a fianco.
Navigazione autorizzata alle unità nautiche a motore.
Navigazione autorizzata alle unità da diporto.
Autorizzazione a mettere o levare le unità nautiche dall’acqua
Navigazione autorizzata alle moto d’acqua
Autorizzazione a praticare lo sci nautico
Navigazione autorizzata alle barche a vela
Navigazione autorizzata alle barche a remi
Autorizzazione all’uso delle tavole a vela
Autorizzazione a virare
Posto telefonico
Posto di rifornimento di acqua potabile
Rifornimento di carburante
Presa di corrente

Attraversamento di linea elettrica aerea.

Può essere associato con il segnale indicante la limitazione del tirante d’aria.

Unità nautica in navigazione a rotta obbligata ( traghetto a fune).
Unità nautica in navigazione a rotta libera ( traghetto a motore).
Direzione raccomandata
Sbarramento o via navigabile senza uscita.
Le vie navigabili che si incrociano sono considerate come affluenti della via principale che si sta percorrendo.

La via navigabile che si sta percorrendo è considerata come affluente di quella principale che si incrocia.

Comunicazioni radiotelefoniche sul canale indicato
Fine di un divieto o di un obbligo valido per un solo senso di navigazione, o fine di una limitazione.

 

 

Segnalazioni di limite del canale lungo la via navigabile

Lato destro del canale

Colore rosso

Boa cilindrica o boa o palo con miraglio cilindrico rosso

Fanale a luce rossa intermittente

Riflettore radar

Lato sinistro del canale

Colore verde o bianco – i pali di legno possono rimanere del colore naturale

Boa conica o boa o palo con miraglio conico (la punta rivolta in alto)

Fanale a luce verde intermittente

Riflettore radar

Biforcazione del canale

Colore a fasce orizzontali rosse e verdi

Boa sferica o boa o palo con miraglio sferico a fasce rosse e verdi

Fanale a luce bianca lampeggiante

Riflettore radar

Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti a terra

Lato destro: palo con miraglio conico rosso (punta in basso), fanale a luce rossa intermittente.

Lato sinistro: palo con miraglio conico verde (punta in alto), fanale a luce verde intermittente.

Biforcazione: palo con miraglio costituito da un cono verde a punta in alto e un cono rosso a punta in basso, fanale a luce bianca lampeggiante

Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua

Lato destro :

Colore a fasce orizzontali bianche e rosse

Palo a fasce bianche e rosse con miraglio cilindrico rosso

Fanale a luce rossa intermittente

Riflettore radar

Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua

Lato sinistro:

Colore a fasce orizzontali bianche e verdi

Palo a fasce bianche e verdi con miraglio conico verde a punta in alto

Fanale a luce verde intermittente

Riflettore radar

In generale i riflettori radar vanno posti:

- a monte e a valle dei piloni dei ponti su pali o boe;

- sulle linee elettriche aeree per identificare la linea stessa.

 

 

 

Segnali a terra indicanti la posizione del canale

Sede di transito della via navigabile sul lato destro

Fanale a luce rossa intermittente

Sede di transito della via navigabile sul lato sinistro

Fanale a luce verde intermittente

La sede di transito abbandona la sponda destra e si dirige verso la sponda sinistra

Il segnale è collocato sulla sponda destra

Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di due lampeggi seguiti da periodo dioscurità

La sede di transito abbandona la sponda sinistra e si dirige verso la sponda destra

Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di tre lampeggi seguiti da periodo dioscurità

 

 

Segnali per i laghi e vie di navigazione di grande larghezza

Sistema cardinale – Segnalamento di pericoli

rl5

Quadrante Nord

Colore: nero sopra il gialloPalo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in altoFanale a luce bianca lampeggiante continua ( accesa e spenta trenta volte al minuto).

Quadrante est

Colore: nero con una fascia orizzontale giallaPalo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con le basi opposteFanale a luce bianca cadenzata con gruppi di tre lampeggi consecutivi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per sei volte al minuto.

Quadrante Sud

Colore : giallo sopra il neroPalo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in bassoFanale a luce bianca cadenzata con gruppi di sei lampeggi consecutivi e da successiva luce continua della durata di almeno 3 secondi seguiti da periodo di oscurità, ripetuti per tre volte al minuto.

Quadrante Ovest

Colore: giallo con una fascia orizzontale neraPalo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con i vertici oppostiFanale a luce bianca cadenzata con gruppi di nove lampeggi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per due volte al minuto.

 

Segnale di pericolo isolato

Colore: nero con più fasce orizzontali rosse

Palo o boa con miraglio costituito da due sfere nere sovrapposte

Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di due lampeggi seguiti da periodo di oscurità regolare e ripetuti 10 volte al minuto

Segnale di delimitazione delle acque sicure alla navigazione

Colore: fasce verticali rosse e bianche

Boa sferica, palo o boa con miraglio costituito da una sfera rossa

Fanale a luce bianca con cadenza di lampeggi pari alla lettera A dell’alfabeto Morse

 

 

Iscrizioni addizionali

Le indicazioni relative alla distanza alla quale si applica la prescrizione o l’indicazione sono poste sopra il segnale principale
Le indicazioni o spiegazioni complementari sono poste sotto il segnale principale
 Le frecce indicano la direzione del settore al quale si applica il segnale principale.Le frecce indicano la direzione del settore al quale si applica il segnale principale.Possono essere poste a lato del pannello e riportare all’interno la misura in metri entro la quale si applica il segnale principale.

 

 

ALLEGATO N.2

SEGNALI ACUSTICI DELLE UNITÀ NAUTICHE

 A) SEGNALI GENERALI

 SEGNALE  SIGNIFICATO  ARTICOLO
 Un suono prolungato  Attenzione o mantengo la rotta  41
 Un suono breve  Accosto a destra  41
 Due suoni brevi  Accosto a sinistra  41
 Tre suoni brevi  Faccio marcia indietro  41
 Quattro suoni brevi  Sono impossibilitato a manovrare  41
 Serie di suoni brevi  Pericolo di collisione  41

 

B) SEGNALI DI INCROCIO

 Due suoni brevi  Incrocio a destra 53 - 55 
 Due suoni brevi dell’unità nautica incrociato  Va bene, incrocia a destra  53 - 55
Un suono prolungato Segnale di passaggio di ponti 72

 

C) SEGNALI DI SORPASSO

 Primo caso    
 Due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi del sorpassante Chiedo di passare a sinistra 55 
 Un suono breve del sorpassato Va bene, passa a sinistra 55
 Due suoni brevi del sorpassato Non va bene, passa a destra 55 
 Secondo caso    
 Due suoni prolungati seguiti da un suono breve del sorpassante  Chiedo di passare a destra 55 
 Due suoni brevi del sorpassato  Va bene, passa a destra 55
 Un suono breve del sorpassato  Non va bene, passa a sinistra 55
Impossibilità di sorpassare    
Cinque suoni brevi del sorpassato Non puoi sorpassarmi 55

 

D) SEGNALI DI VIRATA

 Un suono prolungato seguito da un suono breve  Viro a destra  77
 Un suono prolungato seguito da sue suoni brevi  Viro a sinistra  77

 

E) SEGNALI PER L’ENTRATA E L’USCITA DAI PORTI E DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA PRINCIPALE

 Segnali di entrata e uscita dai porti e dalle vie affluenti    
 Tre suoni prolungati seguiti da un suono breve  Sto dirigendomi a destra  61
 Tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi  Sto dirigendomi a sinistra 61 
 Segnali di attraversamento della via principale    
 Tre suoni prolungati  Sto attraversando 61 
 Prima della fine della attraversata    
 Un suono prolungato seguito da un suono breve  Sto dirigendomi a destra 61 
 Un suono prolungato seguito da due suoni brevi  Sto dirigendomi a sinistra  61

 

F) SEGNALI IN CASO DI SCARSA VISIBILITA’

 Un suono prolungato ripetuto una volta al minuto Tutte le unità nautiche  66 
 Un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi ripetuti una volta al minuto  Unità nautiche in servizio regolare 66
 Due suoni prolungati ripetuti una volta al minuto  Tutti i convogli 66 
 - Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti una volta al minuto- Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti una volta al minutooppure- Un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve ripetuti una volta al minuto  Unità nautiche in stazionamento 66

 

G) SEGNALI IN CASO DI DIFFICOLTA’

 - Serie di suoni prolungati- Serie di suoni prolungatioppure

- Tre suoni brevi, tre suoni prolungati e tre suoni brevi (SOS)oppure

- Rintocchi continui di campana

 Unità nautica in difficoltà 68

 

 

ALLEGATO N. 3

SEGNALI A VISTA DELLE UNITÀ NAUTICHE

Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La norma di riferimento è quella del regolamento.

I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

rm1

 Luce fissa visibile

su un arco di

orizzonte limitato,

ma non visibile a chi guarda da un lato prestabilito.

Luce fissa visibile da ogni lato.

Luce fissa visibile su un arco

di orizzonte limitato 

Luce facoltativa Bandiera o pannello  Pallone  Cilindro Bicono anche a base contrapposte  Cono Riflettore radar

Art. 25 comma 1

Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica;

b) fanali chiari laterali;

c) un fanale ordinario di poppa.

rm2

Art. 25 comma1

Se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo .

rm3

Art. 25 comma 2

Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica a motore messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni.

rm4

Art. 25 comma 3

Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori possono portare i fanali laterali collocati uno accanto all’altro a prua.

rm5

Art. 25 comma 3

Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori possono portare un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

rm6

 Art. 25 comma 3 e Art. 26 comma 1

Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore ai sette metri e le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

rm7

Art. 26 comma 2

1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, possono portare un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica.

rm8

Art. 26 comma 2

Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono autorizzati un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua.

rm9

Art. 26 comma 2

Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzata una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.

rn0

Art. 26 comma 3

Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato, durante la notte, un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi di altri unità nautiche.

rn1

Art. 28 comma 1

Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

rn2

Art. 28 comma2

Gli impianti galleggianti, di notte, devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

rn3

Art. 29 comma 1

Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di notte, come segnale supplementare, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero.

rn4

Art. 29 comma 1

Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di giorno, come segnale supplementare, un pallone verde.

rn5

Art. 29 comma 2

Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di notte, come segnali supplementari, due fanali chiaro a luce verde visibile da ogni lato e un fanale d’albero.

rn6

Art. 29 comma 2

Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di giorno, come segnali supplementari, un pallone verde e un cilindro bianco.

rn7

Art. 30 comma 1

Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo.

rn8

Art. 30 comma 1

Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

rn9

Art. 31 comma 2

L’ancora è segnalata, di notte, mediante un galleggiate con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

ro0

Art. 31 comma 2

L’ancora è segnalata di giorno con corpi galleggianti gialli.

ro1

Art. 32 comma 1

Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:

a) due fanali chiari d’albero sovrapposti;

b) fanali chiari laterali;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.

ro2

Art. 32 comma 2

Nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua;

b) fanali chiari laterali ;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.

ro3

Art. 32 comma 4

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

ro4

Art. 32 comma 4

Le unità nautiche rimorchiate devono portare due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m.

ro5

Art. 32 comma 5

L’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.

ro6

Art. 32 comma 5

Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

ro7

Art. 32 comma 6

Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro.

ro8

Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati ( anche se supera i 110 m di lunghezza).

ro9

Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. ( esempio di due unità nautiche affiancati).

rp0

Art. 32 comma 7

Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

rp1

Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo .

rp2

Art. 32 comma 8

Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo.

rp3

Art. 32 comma 8

Quando il convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

rp4

Art. 33 comma 1

I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare:

a) Tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa.

b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.

c) fanali chiari laterali.

d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore.

rp5

Art. 33 comma 1

I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare, oltre ai segnali prescritti, un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancate.

rp6

Art. 33 comma 1

Nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui devono essere a luce gialla.

rp7

Art. 34 comma 1

I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero; se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo.

c) fanali chiari laterali;

d) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le unità nautiche affiancati.

rp8

Art. 34 comma 1

I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata.

rp9

Art. 35 comma 1

Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante la notte, come segnale supplementare, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu.

rq0

Art. 35 comma 1

Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante il giorno un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

rq1

Art. 36 comma 1

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di notte, come segnali supplementari, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

rq2

Art. 36 comma 1

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di giorno, come segnali supplementari, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

rq3

Art. 36 comma 2

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di notte, come segnali supplementari, due fanali ordinari rossi, sovrapposti ad una distanza di almeno un metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero.

rq4

Art. 36 comma 2

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di giorno, come segnali supplementari, due palloni neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero.

rq5

Art. 37 comma 1

Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, come segnali supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

rq6

Art. 39 comma 2

1 Durante le immersioni sull’unità nautica deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).

rq7

Art. 60 comma 1

Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di notte due fanali rossi sovrapposti.

rq8

Art. 60 comma 1

Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di giorno due palloni neri sovrapposti.

rq9

Art. 69 comma 6

Di notte, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato.

rr0

Art. 69 comma 6

Di giorno, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare un pallone nero posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati.

rr1

Art. 69 comma 7

Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.

rr2

Art. 69 comma 7

Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di giorno, un pallone nero ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio.

rr3

Art. 69 comma 6

Di notte, per le unità nautiche minori in stazionamento al largo è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.

rr4

Art. 78 comma 1

Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di notte:

- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;

- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato.

rr5

Art. 78 comma 1

Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di giorno:

 - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca;

- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.

rr6

Art. 79 comma1

Le installazioni galleggianti, di notte, devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

rr7

Art. 83 comma 1

Le reti da pesca sono contrassegnate, di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

rr8

Art. 83 comma 1

Le reti da pesca sono contrassegnate di giorno con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

rr9

 

 

ALLEGATO N. 4

SEGNALI DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda  rs0
Segnale di rimando: abbandonare la sponda  rs1
Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda  rs2
Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente  rs3
Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente  rs4

 

 

ALLEGATO N. 5

ESEMPI DI UTILIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA

Sede di transito del canale

rs5

Indicazione di attraversamento del canale

rs6

Indicazione di assi di attraversamento

rs7

Sistemazione dei segnali lungo un canale

rs8